Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza.

La patente a crediti un sistema di qualificazione per le imprese edili e non, che intervengono materialmente su cantieri, basato su un punteggio iniziale di 30 crediti, con la possibilità di accumularne fino a 100 nel corso degli anni. Per poter operare, servono almeno 15 crediti.

La patente è obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi (imprese in forma individuale) che operano nei cantieri temporanei o mobili, sia italiani che esteri. Possono quindi richiedere la patente sia le imprese stabilite in Italia, sia quelle stabilite in un altro Stato membro dell’UE (per le imprese non UE, è necessaria l’autocertificazione del possesso di documenti equivalenti riconosciuti dalla legge italiana).

Sono esonerati

  1. I fornitori di materiali;
  2. Coloro che svolgono prestazioni di natura intellettuale (architetti, geometri, ingegneri e professionisti in genere);
  3. Le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Ricordiamo che le Società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato che, su autorizzazione dell’Autorità nazionale anticorruzione, accertano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie

Condizioni per richiedere la patente

I requisiti specifici sono:

  1. Iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  2. Adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa;
  3. Adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
  4. Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  5. Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in presenza di rapporti di lavoro;
  6. Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  7. Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa

Crediti massimi e assegnazione

Al momento del rilascio della patente, vengono attribuiti 30 crediti iniziali. Tuttavia, questo punteggio può essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti complessivi.

Queste le condizioni per l’aumento dei crediti:

  • Storico aziendale: fino a 10 crediti in base agli anni di iscrizione alla Camera di Commercio;
  • Mancanza di decurtazioni: 1 credito per ogni biennio senza provvedimenti di decurtazione, fino a un massimo di 20 crediti.
  • Investimenti e attività in materia di salute e sicurezza: fino a 30 crediti per l’adozione di modelli organizzativi conformi, investimenti nella formazione dei lavoratori, soluzioni tecnologiche avanzate per la sicurezza, ecc.
  • Altri criteri: fino a 10 crediti aggiuntivi per la formazione e le dimensioni dell’impresa.

Modalità di richiesta della patente a punti

Per ottenere la patente, è necessario presentare una apposita domanda online all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornendo documentazione relativa, quale:

  • L’iscrizione alla Camera di Commercio;
  • La regolarità contributiva (DURC);
  • La conformità fiscale;
  • La designazione del responsabile della sicurezza nei casi previsti dalla legge.

Con circolare n.4/2024, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha poi precisato che, in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente (e già dal 23 settembre):

In attesa dell’operatività della procedura di presentazione on line della domanda, è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva (allegata alla presente), con la quale dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere trasmessa, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Procedura di richiesta della patente a punti dal 01 novembre

  • Accesso al portale: il soggetto richiedente accede al portale in modalità digitale, utilizzando sistemi di autenticazione che garantiscono l’identità del richiedente (es. SPID, CNS, CIE);
  • Compilazione della domanda: durante la compilazione, il richiedente deve autocertificare il possesso dei requisiti sopra elencati. Alcuni requisiti (come il DURC e la certificazione di regolarità fiscale) devono essere autocertificati, mentre altri (come l’adempimento formativo o il DVR) richiedono dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
  • Patente digitale: una volta presentata e accettata la domanda, la patente viene rilasciata in formato digitale e resa disponibile nel portale con tutte le informazioni aggiornate, tra cui:
    • Dati identificativi del titolare (persona giuridica o lavoratore autonomo).
    • Punteggio di partenza (30 crediti).
    • Aggiornamenti dei crediti (che possono aumentare o diminuire in base alle azioni e alle violazioni del titolare).

La patente ha una validità continuativa, non è soggetta ad alcun rinnovo periodico, ma il punteggio può essere modificato nel tempo.

La decurtazione dei crediti avviene in caso di violazioni delle normative sulla sicurezza, mentre i crediti possono essere incrementati attraverso investimenti in sicurezza, adempimenti formativi e certificazioni volontarie.

Le informazioni contenute nella patente sono conservate per tutta la sua validità e per un periodo massimo di 5 anni in caso di sospensioni o decurtazioni.

Tabella con le decurtazioni dei crediti dalla patente

Quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse. Questo meccanismo serve a incentivare un comportamento responsabile e conforme alle leggi da parte delle aziende.

Confermate le decurtazioni: in caso di infortunio mortale arriverà una decurtazione di 20 punti. Solo 15 in caso di incidente che determina un’inabilità permanente al lavoro. Lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti.

Quando viene sospesa la patente a crediti cantieri

L’adozione del provvedimento di sospensione:

  • È obbligatoria se si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave;
  • Può essere adottata nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave, se la sospensione se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all’articolo 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del c.p.p.

Come si recuperano i crediti decurtati

In caso di patente con punteggio inferiore alla soglia di 15 crediti, il recupero del punteggio fino a tale soglia è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.

La valutazione della Commissione territoriale tiene conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 2, del decreto che li elenca.

Cosa succede se opero nei cantieri senza patente?

Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 € non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis del Testo unico sicurezza – Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione – , nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.

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