Ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Testo unico delle imposte sui redditi, sono esenti da imposta (ossia non sono soggette a tassazione) le erogazioni di beni, opere e servizi per un importo non superiore ad euro 258,23 annui. In altre parole, qualora il datore di lavoro eroghi a favore del lavoratore una somma sotto forma di beni o servizi anziché in denaro, fino all’importo di € 258,23, tale somma non è soggetta a tassazione, ne consegue che il lavoratore percepisce la somma per intero.
Limitatamente all’anno 2022, per effetto dell’art. 3 del D.L. 18/11/2022 n.176 pubblicato in GU n.270 in vigore dal 19-11-2022 (Decreto aiuti quater), il limite massimo di somme erogate sotto forma di beni o servizi è elevato ad € 3.000. Le erogazioni (di beni e servizi) fino ad € 3.000 non concorrono a formare reddito per il lavoratore.
Tipologie di indennità:
Sono erogazioni di beni e servizi (a titolo di esempio):
- il valore convenzionale del fringe benefit auto concessa in uso al dipendente;
- il valore imponibile dei prestiti aziendali,
- la rendita catastale per alloggio aziendale,
- i premi assicurativi extra professionali, nonché i welfare contrattuali
- alloggio dato in uso ai dipendenti
- autovettura concessa ad uso promiscuo
- buoni benzina
- buoni spesa
- prestiti
- pacco natalizio
- polizze assicurative extraprofessionali
Limitatamente all’anno 2022 anche alle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti, dai datori di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche:
- del servizio idrico integrato;
- dell’energia elettrica;
- del gas naturale.
Il contributo sotto forma di beni e servizi nonché somme per il pagamento delle utenze domestiche può essere corrisposte dal datore di lavoro anche ad personam, ossia, può essere solo per alcuni dipendenti e per importi differenti ciascuno, NON è previsto l’obbligo di corresponsione alla generalità dei dipendenti per il medesimo importo.
Cumulabilità delle agevolazioni:
La nuova agevolazione descritta, si affianca a quanto già contemplato dal Decreto Legge n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina), il quale prevede la possibilità, per i Datori di Lavoro privati, di erogare, ai propri dipendenti e collaboratori, buoni carburante o titoli analoghi per l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale fino a euro 200,00 per lavoratore.
Pertanto, i beni ed i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal Datore di Lavoro a favore di ciascun dipendente/collaboratore possono raggiungere un valore di € 200,00 per uno o più buoni carburante ed un valore di € 3.000,00 per altre indennità (che includono tra i servizi anche ulteriori buoni carburante).
Per quanto sopra Il datore di lavoro potrà, pertanto, riconoscere ad ogni singolo dipendente/collaboratore una soglia di esenzione di 3.200,00 euro, di cui
- € 3.000,00 euro decreto Aiuti-bis + Aiuti Quater
- € 200,00 euro bonus benzina (Decreti Aiuti 50 2022).
Superamento dei limiti
L’importo massimo di euro 3.000,00 rappresenta un limite massimo di esenzione con la conseguenza che qualora venga superato nell’anno 2022 tale limite il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo.
Amministratori di società
La circolare 35/2022 annovera tra i beneficiari della disposizione i lavoratori già individuati in base alle regole generali stabilite dal predetto articolo 51comma 3, del TUIR. In altri termini, tale disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR.
Di conseguenza, il nuovo limite di esenzione si applica anche agli amministratori di società ed in particolare:
- Sas: soci accomandatari;
- Snc: soci amministratori;
- S.r.l. – S.p.a.: Amministratore unico e/o membri del consiglio di amministrazione.
L’erogazione del compenso presuppone:
- Che vi sia una specifica delibera assembleare di attribuzione del compenso;
- Che venga elaborato un apposito cedolino paga relativo al mese di erogazione del contributo.
Aspetti operativi:
– Qualora il Datore di Lavoro volesse rimborsare ai propri dipendenti le utenze domestiche, deve acquisire e conservare la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del lavoratore dipendente coerentemente con la finalità per le quali sono state corrisposte, oltre ad una autocertificazione che attesti l’importo delle utenze richieste a rimborso. si ritiene che le stesse debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. È possibile, infine, comprendere nel perimetro applicativo della norma anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) – intestate al condominio – che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.
– Qualora il Datore di Lavoro volesse corrispondere ai propri dipendenti i buoni carburante, può avvenire mediante documenti di legittimazione, fornendo in formato cartaceo od elettronico, buoni riportanti un valore nominale valevoli per il rifornimento di carburante per l’autotrazione come benzina, gasolio, Gpl, metano e per la ricarica di veicoli elettrici.
– Qualora il Datore di Lavoro volesse corrispondere ai propri dipendenti l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi, (esempio buoni spesa) può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo od elettronico, riportanti un valore nominale.
Termini di erogazione:
Qualora il Datore di Lavoro volesse corrispondere i benefits descritti, lo può fare entro e non oltre la corresponsione del listino paga di competenza del mese di dicembre 2022, per i buoni o i titoli analoghi assegnati al dipendente nel corso dell’anno 2022, indipendentemente dal loro utilizzo, da parte del lavoratore, in periodi successivi.
La rendicontazione dell’erogazione al lavoratore va indicata nel Libro Unico del Lavoro (LUL), pertanto, resta di Vostra competenza avvisare lo scrivente Studio per l’indicazione nel cedolino paga del mese di erogazione.