Il D.L. Semplificazioni n. 76/2020 ha introdotto l’obbligo del cosiddetto domicilio digitale/Pec, che diventa prerequisito necessario sia allo svolgimento dell’attività di impresa che alla regolare iscrizione nel registro delle imprese delle camere di commercio.

Termini per adempiere

Per tutte le tipologie di imprese è previsto dunque un termine con scadenza il 1° ottobre 2020, data entro la quale le imprese che non hanno iscritto nel registro delle imprese un domicilio digitale o PEC regolarmente attivo e funzionante dovranno provvedere al rinnovo o all’apertura dell’indirizzo pec oltre alla sua comunicazione alla camera di commercio. L’obbligo di comunicazione del domicilio digitale si applica anche ai professionisti con cassa, che in caso di omessa comunicazione rischiano prima la diffida e poi la sospensione.

Sanzioni e procedura d’ufficio

E’ prevista una sanzione amministrativa sia per le società che per le imprese individuali e sono completamente abbandonati i precedenti sistemi che prevedevano una mera (e del tutto inefficace) “sospensione” delle pratiche al registro imprese.

La sanzione viene prevista in misura raddoppiata per le società (con riferimento all’articolo 2630 del Codice civile) e triplicata per le imprese individuali (articolo 2194). Pertanto gli importi delle sanzioni, per ciascun soggetto obbligato, sono definiti tra un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro per le società (412 euro se pagate in forma ridotta entro 90 giorni) e da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 euro per le imprese individuali (60 euro se pagate in forma ridotta entro 90giorni). Se nel corso della vita dell’impresa il domicilio digitale diventa inattivo (ad esempio perché non è stato rinnovato il servizio con il gestore,) il conservatore del registro delle imprese cancella d’ufficio l’indirizzo, previa diffida, e procede con l’applicazione della sanzione e dell’assegnazione d’ufficio di un nuovo indirizzo pienamente operativo.

Coloro che non adempiono all’aggiornamento del registro delle imprese oltre al pagamento della sanzione amministrativa si vedranno assegnare d’ufficio dalla camera di commercio un domicilio digitale che sarà reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell’imprenditore erogato dalle Camere di commercio all’indirizzo impresa.italia.it (anche tramite cellulare) ma per la sola ricezione dei documenti. Le credenziali di accesso al cassetto sono lo Spid (gratuito) o Cns/Token Wireless e a breve la carta d’identità elettronica Cie 3.0. Se l’impresa non procederà ad accedere al domicilio assegnato all’interno del cassetto digitale si accollerà il rischio di vedersi comunque notificati, ad ogni effetto di legge, atti e documenti provenienti da pubbliche amministrazioni e da privati.