Il decreto legge “Cura Italia”, al fine di andare incontro anche alle perdite economiche che i contribuenti stanno sopportando e che sopporteranno fintanto che non sarà rientrato l’allarme sanitario oggi in atto, ha previsto tutta una serie interventi sotto forma di agevolazioni, bonus, detrazioni e crediti d’imposta.

Vediamo quali:

Agevolazioni

  • E’ riconosciuta per il mese di marzo una indennità una tantum di euro 600, che non concorre alla formazione del reddito:
  • Ai liberi professionisti con partita IVA attiva alla data 23.2.2020 e ai soggetti titolari di contratti di collaborazione continuativa (co.co.co.) attivi alla data del 23.2.2020 iscritti alla gestione separata INPS che non siano titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) che comprende gli iscritti al fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS;
  • Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente
  • Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, (ad oggi non risulta ancora disponibile) nel limite di spesa stanziata pe ogni categoria per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l’erogazione viene sospesa.

Esclusioni: Restano esclusi i lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali (ad esempio: medici, avvocati, geometri, architetti ingeneri commercialisti ecc.) in quanto non gestiti dall’INPS.

Per i lavoratori dipendenti e autonomi, compresi i professionisti gli ordini, casse professionali e previdenza obbligatoria privata che a causa del COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro, e che nel 2019 hanno prodotto un reddito da lavoro non superiore a 10 000 euro è istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza” per garantire a loro una indennità. I criteri di priorità e le modalità di attribuzione saranno definiti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Dl “Cura Italia” mediante uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

  • Ai titolari di reddito di lavoro dipendente (art. 49, comma 1, lett. a) DPR 917/1986) spetta un premio per il mese di marzo 2020 di euro 100, da rapportare al numero di giorni svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese, che non concorre al reddito, a condizione che non possiedano un reddito complessivo superiore a € 40.000. L’incentivo è riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica dalla retribuzione di aprile ed entro operazioni di conguaglio di fine anno.
  • A sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni, al 50%del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

La cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti (e quindi rientrano numerosi studi professionali, tecnici e di amministrazione condominiale), che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.

Crediti di imposta bonus e detrazioni

  • Credito d’imposta per esercenti attività d’impresa ed esercenti arti o professioni per la sanificazione degli ambienti di lavoro, per il 2020, pari al 50% delle spese di sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro fino ad un massimo di € 20.000. Le modalità e i termini per usufruire del credito d’imposta sono demandate ad un apposito decreto da emanarsi entro 60 giorni.
  • Credito d’imposta per soggetti esercenti attività d’impresa (sono esclusi i professionisti e lavoratori autonomi), utilizzabile in compensazione, pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020 riferito a immobili C/1 (negozi e botteghe). Sono esclusi i soggetti di cui all’allegato 1 e 2 DPCM 11.03.2020 ossia quelle attività che, in deroga all’obbligo generalizzato di chiusura delle attività possono rimanere aperte (ad esempio tabaccherie, ipermercati, supermercati, minimercati, lavanderie pompe funebri, farmacie commercio al dettaglio di alimentari, di surgelati, di ferramenta, apparecchiature informatiche ecc.)
  • Per le erogazioni in denaro effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali in favore di Stato, Regioni, Enti locali territoriali, Enti o istituzioni pubbliche, Fondazioni, Associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziarie interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, è riconosciuta una detrazione dall’Irpef lorda pari al 30% per un importo non superiore a € 30.000;
  • Per l’erogazione liberale è effettuata da soggetti titolari di reddito d’impresa, l’importo è deducibile dal reddito d’impresa ai fini delle relative imposte ed ai fini Irap, nell’esercizio in cui avviene il versamento;

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le piccole/medie imprese, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

  1. Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  2. Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Per avvalersi delle predette disposizioni il soggetto finanziato deve presentare apposita domanda, accompagnata da una dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica (ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000) di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. (I singoli soggetti erogatori del credito sono demandati a rendere disponibile la documentazione necessaria).

Esclusione: sono escluse le Imprese le cui esposizioni debitorie siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi

  1. estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima casaper un periodo di 9 mesi dal provvedimento, l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Sospensione dei termini procedurali

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. In materia di giustizia civile, per lo stesso periodo è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto. Si intendono pertanto i termini stabiliti per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione. Oltre alle cause in essere, sono sospesi anche i termini per la proposizione degli atti introduttivi dei nuovi giudizi e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Si ritiene, pertanto, che siano sospesi i termini per le impugnazioni delle delibere assembleariopposizione ai decreti ingiuntivi, proposizione di appello o ricorso per Cassazione. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, nei procedimenti di negoziazione assistita, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

Altre misure

  • Per le società di capitali l’assemblea ordinaria, in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, può essere convocata entro 180 della chiusura dell’esercizio. Anche in deroga allo statuto l’espressione del voto po’ essere effettuata in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea può essere effettuato mediante mezzi con telecomunicazione, purché sia previsto nell’avviso di convocazione (art. 103, comma 1 e 2):
  • Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;
  • La validità dei documenti di identità scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia” è prorogata al 31.8.2020 ma la proroga non è valida ai fini dell’espatrio;
  • A seguito delle restrizioni relative alla sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrale, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, nonché in seguito alla sospensione dell’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, di cui all’art. 2 , lettere b) e d), D.P.C.M. 8.3.2020 ricorrendo la sopravvenuta in possibilità della prestazione i soggetti che hanno acquistato titoli di accesso e/o biglietti di ingresso per tali eventi possono presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia”, istanza di rimborso al venditore allegando il relativo titolo acquisto. Il venditore entro 30 giorno dalla presentazione della predetta istanza emette un voucher di importo pari al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dalla emissione.