Lo scorso 16 marzo è stato approvato il cosiddetto “decreto cura Italia”. Il decreto è composto da più di cento pagine e numerosi articoli.
L’ambito dell’intervento è particolarmente articolato e la lettura, unitamente all’interpretazione delle disposizioni ivi contenute, risulta molto difficile.
Considerata l’estensione e la portata delle norme contenute nel decreto, riteniamo opportuno affrontare singoli argomenti, nel tentativo di approfondire il più possibile gli effetti e la portata sulle attività economiche. Nello specifico viene analiticamente esaminata la parte relativa alla sospensione dei pagamenti e degli adempimenti
Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari.
Una prima disposizione di natura tecnica prevede la sospensione generalizzata dei pagamenti con scadenza 16 marzo. Tutti i pagamenti di nature tributaria, previdenziale ed assicurativa sono stati spostati al 20 marzo. Lo spostamento si è reso necessario a causa della condizione di incertezza provocata dalla ritardata approvazione del decreto prima del 16 marzo.
Oltre la data del 20 marzo la sospensione diviene articolata e suddivisa in più categorie ed in particolare:
- Sospensione per le categorie maggiormente colpite dall’emergenza
- Sospensione per i soggetti di minori dimensioni (soggetti che nell’anno precedente hanno avuto un volume d’affari inferiore a due milioni di euro.
- Sospensione degli adempimenti fiscali in scadenza.
- Sospensione degli adempimenti tributari.
- Sospensione delle cartelle di pagament
- Sospensione per le categorie maggiormente colpite dall’emergenza.
Con riferimento alle specifiche attività indicate dall’art. 8 del decreto – Legge 2 marzo 2020 n. 9, (modificato dal nuovo decreto) ed in particolare le imprese turistico – ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, la sospensione dei tributi in scadenza alla data del 16 marzo è generalizzata, indipendentemente dalle dimensione del contribuente e della sede ove è ubicata l’attività.
La sospensione riguarda le seguenti attività:
- Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- Aziende termali di cui alla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- Soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
Per tali soggetti, sono sospesi DAL 02 MARZO AL 30 APRILE i seguenti adempimenti:
- Versamenti delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e i redditi assimilati;
- Versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
- Versamenti relativi all’Imposta sul valore aggiunto (IVA).
Esclusioni: il decreto non prevede la sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, la cui proroga si limita al 20 marzo, pertanto se un soggetto rientrante nelle categorie sopra indicate ha operato una ritenuta su una prestazione professionale, il versamento dovrà essere effettuato entro il prossimo 20 marzo, per le ritenute operate nel corso del mese di marzo, la ritenuta dovrà essere versate entro il prossimo 16 aprile.
Termini di pagamento: i tributi ed i contributi oggetto di sospensione potranno essere pagati entro il 31 maggio 2020, in unica rata o fino ad un massimo di cinque rate scadenti alla fine di ogni mese, senza interessi o somme aggiuntive.
2. Sospensione dei pagamenti per le imprese di MINORI dimensioni.
Il decreto approvato dal Governo prevede la sospensione di versamenti tributari e contributivi per i contribuenti di minori dimensioni. Si tratta dei contribuenti i cui ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 non hanno superato il limite di due milioni di euro e che nel contempo non appartengono alle categorie maggiormente colpite ed esposte nel precedente punto 1).
Per tali soggetti sono sospesi DAL 08 MARZO AL 31 MARZO i seguenti adempimenti:
- Versamenti delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e i redditi assimilati;
- Versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
- Versamenti relativi all’Imposta sul valore aggiunto (IVA).
Esclusioni: il decreto non prevede la sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, la cui proroga si limita al 20 marzo, pertanto se un soggetto rientrante nelle categorie sopra indicate ha operato una ritenuta su una prestazione professionale, il versamento dovrà essere effettuato entro il prossimo 20 marzo, per le ritenute operate nel corso del mese di marzo, la ritenuta dovrà essere versate entro il prossimo 16 aprile.
Termini di pagamento: i tributi ed i contributi oggetto di sospensione per le categorie sopra esposte potranno essere pagati entro il 31 maggio 2020, in unica rata o fino ad un massimo di cinque rate scadenti alla fine di ogni mese, senza interessi o somme aggiuntive.
3. Sospensione dei pagamenti per le imprese di MAGGIORI dimensioni.
I contribuenti (aziende e professionisti) che hanno superato il limite di due milioni di euro di ricavi o compensi nel 2019, e che non appartengono alle categorie maggiormente colpite dall’emergenza ed elencate nel precedente punto 1), potranno fruire esclusivamente di una proroga tecnica, di quattro giorni.
In tale ipotesi i versamenti dovranno essere effettuati entro il nuovo termine del 20 marzo. Per le scadenze successive al 20 marzo, valgono i termini ordinari.
4. Sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti
Il decreto in commento prevede la sospensione degli “adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020”.
La norma si riferisce alla possibilità di trasmettere all’Agenzia delle Entrate gli adempimenti scadenti nel citato periodo entro il 30 giugno senza incorrere in sanzioni.
Tali sono ad esempio
- Dichiarazione annuale IVA;
- Comunicazioni delle operazioni transfrontaliere;
- Comunicazione liquidazione periodica I trimestre
- Modelli intrastat mese di febbraio, marzo, aprile e I Trimestre;
Esclusioni: Sono esclusi dalla proroga gli adempimenti connessi alla dichiarazione precompilata, già oggetto di proroga con il precedente decreto n.9 del 02 marzo, la cui scadenza era già prorogata al 31 marzo 2020, sono a titolo esemplificativo:
- Certificazione unica, per i redditi di lavoro dipendente e assimilati (le Certificazioni relative a redditi di lavoro autonomo possono essere trasmesse entro il termine di presentazione del mod. 770);
- Comunicazioni spese di ristrutturazione su parti comuni condominiali;
- Comunicazioni spese al sistema tessera sanitaria;
- Comunicazioni relative alle assicurazioni.
Datori di lavoro domestico e sostituti d’imposta non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo (condomini)
Per i datori di lavoro domestico è prevista una sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza dal 23.2.2020 al 31.5.2020 e sono effettuati entro il 10.6.2020 senza sanzioni e interessi.
Per gli altri soggetti non è prevista alcuna proroga, oltre a quella già prevista per il 20 marzo prossimo. Restano fermi i termini ordinari di versamento delle ritenute di lavoro dipendente ed autonomo, nonché il versamento di contributi previdenziali ed assicurativi.
6. Sospensione delle cartelle di pagamento
Sono sospesi i termini di pagamento delle cartelle di pagamento scadenti dal 08 marzo a 31 maggio 2020 sono sospesi anche gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli Enti Previdenziali. Il pagamento dovrà essere effettuato in una unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
Viene spostato al 31 marzo 2020 il termine di pagamento della rata in scadenza relativa alla rottamazione-ter delle cartelle di pagamento.
Il decreto non prevede la sospensione dei termini di pagamento degli avvisi di pagamento di cui a DL 78/2020 (i cosiddetti avvisi bonari), quindi, ad eccezione del rinvio al 20 marzo, le scadenze non sono soggette a proroga. Si attende un chiarimento in merito.