OGGETTO: BONUS FACCIATE – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le linee guida per applicare in maniera corretta il nuovo Bonus facciate introdotto con la Legge di Bilancio 2020. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato contemporaneamente alla Circolare n. 2/E anche la guida per favorire i contribuenti nella comprensione della normativa.

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020. Il bonus andrà in scadenza al 31.12.2020 salvo future proroghe. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il “bonus facciate” non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.

Possono usufruire del bonus facciate i proprietari o i «detentori» dell’immobile oggetto dell’intervento (unica unità immobiliare come ville, villette o casali condomini, purché in zone A e B), ed in particolare: proprietari, usufruttuari, nudi proprietari, titolari di uso o abitazione. Beneficiari possono anche essere i titolari di un contratto (registrato) di locazione, di leasing o di comodato (purché in possesso del permesso del proprietario). Possono beneficiare del bonus facciate anche i familiari conviventi (e conviventi di fatto) di possessori e detentori degli immobili oggetti di intervento.

Il bonus può essere usufruito anche dai «promissari acquirenti» che, prima del rogito (ma con compromesso registrato), siano stati immessi nel possesso della casa. Chi esegue i lavori in economia (cioè con il fai da te) potrà detrarre le spese di acquisto dei materiali.

Per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, valgono le medesime regole già in vigore per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione. In particolare la detrazione spetta a partire dalla data di effettuazione del bonifico effettuato dall’amministratore per conto del condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. A titolo esemplificativo, in presenza di bonifico eseguito dal condominio nel 2019 e rate versate dal condomino nel 2020, ai condomini non spetta alcun diritto al “bonus facciate”. Invece, in presenza di bonifico eseguito dal condominio nel 2020 e rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 o nel 2021 (purché prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) ai condomini spetta il diritto al bonus facciate.

Il “bonus facciate” è ammesso per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (articolo 3, comma, 1, lett. d del Dpr n. 380/2001).

Per potere usufruire del bonus facciate è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

In linea generale la detrazione spetta per le seguenti opere:

  • Interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • Interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • Interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo

  • Il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie
  • Il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi
  • I lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

La detrazione spetta inoltre per:

  • Le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
  • Gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblicopagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

Il bonus NON SPETTA invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono dunque considerarsi escluse, stante il testo normativo, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

I lavori di efficientamento energetico, obbligatori quando gli interventi profondi (rifacimento intonaci) superano il 10% della superficie «disperdente lorda» danno diritto alla detrazione del 90%, purché rispondano ai requisiti tecnici indicati dai decreti dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 e 11 marzo 2008, i medesimi previsti per usufruire della detrazione per interventi di riqualificazione energetica.

Qualora vengano effettuati lavori che non possono usufruire della detrazione del 90%, ma presentano i requisiti per usufruire della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia (50%) o per riqualificazione energetica (65%) (ad esempio interventi sulle facciate relative a cortili interni non visibili dalla strada), questi non potranno beneficiare del 90% bensì del 50% o del 60%, purché le spese siano «distintamente contabilizzate».

Gli adempimenti necessari al fine di usufruire della detrazione del 90% sono i medesimi previsti per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, incluso l’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale “specifico” dal quale risulti, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

I contribuenti interessati al “bonus facciate”, in assenza di una disposizione normativa, non possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante né, in alternativa, all’utilizzo diretto della predetta detrazione, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (il cosiddetto sconto in fattura).

La documentazione da conservare è la stessa già prevista per gli interventi che danno diritto alla detrazione del 50%. Se nel bonus facciate rientrano lavori di risparmio energetico dovrà essere conservata anche la documentazione propria dei lavori di riqualificazione energetica (Attestato di prestazione energetica, Comunicazione Enea…)