La cedolare secca del 10% applicabile agli affitti a canone concordato spetta anche ai contratti aventi ad oggetto abitazioni site in Comuni nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza tra il 28 maggio 2009 e il 27 maggio 2014 , lo puntualizza la Direzione regionale delle Entrate della Lombardia, rispondendo ad un interpello di un contribuente che chiedeva se fosse possibile applicare la disciplina dei contratti a canone concordato, per il quale era stata esercitata anche l’opzione per la cedolare secca, in un Comune della Lombardia, Regione nella quale era stato dichiarato lo stato di emergenza.
Con risposta all’interpello n. 904-355/2018 del 30/03/2018 viene confermato ufficialmente un principio sancito dalla legge 80/2014 (articolo 9, comma 2-bis, del Dl 47/2014) relativa alla possibilità di applicare l’aliquota ridotta ben oltre i confini dei Comuni ad alta tensione abitativa.
La legge 80/2014, infatti, riconosce l’aliquota del 10%, sino al 31 dicembre 2019 (la proroga è dovuta alla legge di Bilancio 2018), anche sui canoni relativi a contratti di locazione stipulati nei Comuni in cui sia stato proclamato lo stato d’emergenza nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè dal 28 maggio 2009 al 27 maggio 2014.
Con Dpcm del 22 gennaio 2010 è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio della Lombardia, la Dre Lombardia con
l’interpello 904-355/2018 ha chiarito, ha riconosciuto l’applicabilità della cedolare al 10 per cento ai contratti di locazione a canone concordato stipulati su tutto il territorio Lombardo.
Tale importante precisazione, permetterebbe di applicare il medesimo principio a tutti i Comuni del territorio nazionale per i quali sia stato decretato lo stato di emergenza.
L’Agenzia coglie anche l’occasione per fare il punto sulla disciplina della ‘‘cedolare secca” al 10% per i contratti a canone concordato, che la legge 205/2017 (Bilancio 2018) ha prorogato per il biennio 2018-2019.
La ”cedolare secca” è un regime di tassazione facoltativo che comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali e delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. L’esercizio dell’opzione per la cedolare secca comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva del 21% sul canone di locazione annuo.
L’aliquota si riduce al 10% per i contratti di locazione in presenza delle seguenti condizioni:
- sottoscrizione di un contratto di locazione a canone concordato in conformità all’art. 2 comma 3 legge 431/98;
- avente ad oggetto abitazioni ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia) e in quelli ad essi confinanti;
- Ubicate nei Comuni capoluogo di provincia (diversi da quelli al punto precedente), e nei Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).