Dal 1° luglio 2018 per poter detrarre l’IVA e dedurre il costo per l’acquisto di carburanti, nei limiti previsti dalla normativa, è indispensabile pagare con modalità tracciata
(carta di credito/debito/bonifico). Tale regola vale anche per poter detrarre/dedurre le spese di manutenzione, riparazione e tutte le altre spese d’esercizio dell’autovettura, compresi i pedaggi autostradali e il costo dei parcheggi. La norma (art. 19-bis1 Lett. d del Decreto Iva) in proposito prevede che:
“l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo”.
L’Agenzia delle Entrate nello spiegare la norma ha fornito diversi chiarimenti, dapprima ha consentito la possibilità di pagamento anche mediante bonifici e assegni e con la Circolare n. 8 del 30 aprile 2018, ha esteso l’obbligo di pagamento tracciato che la legge dispone ai fini della (sola) detraibilità dell’IVA anche al comparto delle imposte sui redditi:
“la coerenza del sistema, in assenza di specifiche indicazioni contrarie presenti nella norma o nella relazione illustrativa, impone che tali strumenti vadano considerati idonei anche ai fini della deducibilità dei costi per prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale.”
Si auspica un intervento chiarificatore dall’Agenzia delle Entrate.