La legge di Bilancio 2018 n. 2015 del 27.12.2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29.12.2017, all’art. 1, comma 367 ha stabilito che i compensi, i premi, i rimborsi spese e le indennità di trasferta, corrisposti dalle società/associazioni sportive agli sportivi dilettanti, dal 1° gennaio 2018 sono detassati fino a 10 mila Euro. Il precedente limite era di 7.500 Euro. Non concorrono al raggiungimento di tale limite i rimborsi spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
La soglia di 10 mila euro deve essere calcolata come la totalità delle somme complessivamente ricevute nell’anno solare dall’atleta, a titolo di compenso, anche se percepite da più società/associazioni diverse.
Di seguito si espone sinteticamente il trattamento fiscale dei compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche a partire dal primo gennaio 2018:
- I compensi percepiti fino a 10 mila Euro non sono soggetti a tassazione, non concorrono a formare il reddito complessivo del percettore e non devono essere dichiarati.
- I compensi percepiti oltre 10 mila Euro e fino ad Euro 30.658,28 Euro sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 23% (oltre ad addizionali regionali e comunali) non concorrono a formare il reddito complessivo del percettore e non devono essere dichiarati
- I compensi percepiti oltre le 30.658,28 Euro sono soggetti a ritenuta del 23% a titolo di acconto (oltre alle addizionali regionale e comunale) concorrono a formare il reddito complessivo del percettore e devono essere indicati nella propria dichiarazione dei redditi.