Con circolare 8/E del 07/04/2017, l’Agenzia delle Entrate ha formalizzato numerosi chiarimenti interpretativi già forniti in occasione di eventi organizzati con la stampa specializzata.
Merita particolare attenzione quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate in tema di detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico e bonus arredi, relativamente alla possibilità di beneficiare delle relative detrazioni anche per i conviventi di fatto per le spese sostenute su un immobile del quale non si dispone di un titolo di possesso qualificato.
La legge 76/2016 (che ha normato le unioni civili) ha esteso ai conviventi di fatto alcuni diritti spettanti tipicamente ai coniugi quale, tra gli altri, il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, analogamente a quanto previsto oggi per i coniugi e i familiari, e riconosce al convivente superstite il diritto di abitazione, per un periodo determinato, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto.
Con la risoluzione 64/E/2016 l’Agenzia delle Entrate, ha dichiarato che “Da tali disposizioni si evince che la legge n. 76 del 2016 – pur non avendo equiparato le convivenze di fatto alle unioni basate sul matrimonio – ha, in ogni caso, attribuito una specifica rilevanza giuridica a tale formazione sociale e, in questo contesto, ha evidenziato l’esistenza di un legame concreto tra il convivente e l’immobile destinato a dimora comune. Ai fini della detrazione di cui all’art. 16-bis, pertanto, la disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76 del 2016 senza necessità che trovi titolo in un contratto di comodato” .
Nella circolare 8/E/2017 viene precisato l’ambito temporale di tale riconoscimento. Considerato che la Legge 76/2016 è entrata in vigore il 5 giugno 2016, per effetto del principio della unitarietà del periodo d’imposta, secondo l’Agenzia delle Entrate l’orientamento espresso con la risoluzione 64/E/2016 può trovare applicazione per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2016.
Pertanto il convivente di una coppia di fatto non possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori potrà beneficiare delle detrazioni in esame sulle spese effettivamente sostenute dal 1 gennaio 2016. Per le spese sostenute precedentemente, invece la detrazione non sarà applicabile.