Il Ministero del Lavoro con Decreto n. 394 del 02 dicembre 2016 ha istituito un nuovo incentivo per le assunzioni di giovani di età compresa tra 16 e 29 anni.
I Datori di Lavoro per usufruire del nuovo incentivo devono avere la sede di lavoro in Italia, assumere giovani registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani di età compresa ta i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto all’istruzione, se minorenni), che non siano già inseriti in un percorso di studio o formazione e che risultino disoccupati.
L’incentivo si applica alle nuove assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 con:
1) contratto di lavoro a tempo indeterminato;
2) contratto di apprendistato professionalizzante;
3) contratto a tempo determinato la cui durata iniziale sia non inferiore a 6 mesi.
Nei primi due casi l’incentivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro annui per ogni giovane assunto, con una soglia massima, riferita al periodo di paga mensile, pari a 671,66 Euro.
Nel terzo caso l’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 4.030 Euro annui per ogni giovane assunto, con una soglia massima riferita al periodo di paga mensile pari a 335,83 Euro.
L’incentivo può essere riconosciuto una sola volta nei confronti del medesimo lavoratore.
L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione come ad esempio il riconoscimento della riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro a seguito dell’assunzione di over 50 e donne.
Non sono risultano invece incluse nella quota esonerabile:
- I premi e ed i contributi dovuti all’INAIL;
- Le somme dovute a titolo di TFR;
- Le somme dovute ai fondi di solidarietà bilaterali.
Requisiti oggettivi del datore di lavoro
Il datore di lavoro per ottenere l’incentivo deve possedere una serie di requisiti:
– Regolarità prevista dall’art. 1 commi 1175 e 1176 della Legge n. 296/2006 (DURC regolare).
– Rispetto dei principi generali da seguire in materia di incentivi all’occupazione così come definito dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (gli incentivi non spettano: a) se l’assunzione è in attuazione di obbligo preesistente; b) se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore; c) se il datore di lavoro o l’utilizzatore hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, ; d) per lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo).
Come accedere all’incentivo
L’agevolazione potrà essere fruita tramite denuncia Uniemens, a decorrere dalle competenze del mese di aprile 2017.
Per beneficiare dell’incentivo i datori di lavoro interessati dovranno presentare telematicamente all’INPS un’istanza preliminare di ammissione indicante i dati del giovane assunto, la Regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, l’importo della retribuzione e l’aliquota contributiva datoriale.
L’incentivo sarà autorizzato dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.