I contribuenti che nell’anno precedente, ovvero negli ultimi 12 mesi, hanno effettuato esportazioni / operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari, possono acquistare o importare beni / servizi senza IVA nel limite del c.d. “plafond”, ossia, nel limite delle esportazioni / operazioni assimilate registrate nell’anno solare o nei 12 mesi precedenti, acquisendo la qualifica di esportatori abituali. Al fine di utilizzare il plafond, l’esportatore abituale ed il fornitore di quest’ultimo devono porre in essere i seguenti adempimenti:
L’esportatore abituale:
- Deve inviare all’Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni d’intento emesse;
- Inviare al fornitore/Dogana la dichiarazione d’intento, unitamente alla ricevuta di invio rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Il fornitore prima di effettuare cessioni o prestazioni senza IVA:
- Deve avere ricevuto dal proprio cliente esportatore abituale la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate;
- Deve riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate attraverso l’apposita funzione messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
A decorrere dall’1.3.2017 per la procedura sopra descritta deve essere utilizzato il nuovo modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 2.12.2016, nel quale è stata eliminata la possibilità di indicare nel modello il periodo di validità della dichiarazione d’intento, di conseguenza, per gli acquisti effettuati dall’1.3.2017 la dichiarazione d’intento può quindi essere rilasciata soltanto: − per una operazione o più operazioni; − nel limite dell’importo specificato a campo 1 o 2.
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 120/2016 e con le risposte fornite agli operatori specializzati in data 07.02.2017, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al periodo di transizione dal vecchio al nuovo modello.
In particolare:
- Il nuovo modello di dichiarazione d’intento può essere utilizzato solo per gli acquisti da effettuare a partire dall’1.3.2017, di conseguenza per le operazioni da effettuare fino al 28.2.2017 deve essere utilizzato il vecchio modello (nel quale è possibile indicare il periodo di “validità” della dichiarazione d’intento).
- Nel caso in cui sia stata rilasciata una dichiarazione d’intento utilizzando il vecchio modello, indicando il periodo di validità (ad esempio, 1.1.2017 -31.12.2017), la stessa perderà l’efficacia per le operazioni di acquisto da effettuare dall’1.3.2017. Per tali operazioni va presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello, nel quale compilare il campo 1 o il campo 2 (importo della/delle operazioni).
- Qualora nella dichiarazione d’intento inviata ai fornitori fino al 28.02.2017 sia stato compilato il campo 2 (importo della/delle operazioni) non deve essere rilasciata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello, ed ha validità per l’intero periodo fino al raggiungimento dell’importo dichiarato.
- Qualora, nel corso dell’anno venga superato l’importo indicato nella lettera d’intento, e l’esportatore abituale intenda acquistare senza IVA, deve presentare un nuovo modello con indicazione dell’ulteriore ammontare entro il quale intende acquistare senza IVA.
- Per gli esportatori abituali che utilizzano il plafond fisso, nel caso in cui l’esportatore abituale abbia rilasciato dichiarazioni d’intento a più fornitori per un importo complessivo superiore al plafond disponibile, le dichiarazioni verranno comunque accettate dall’Agenzia delle Entrate e non sono previste sanzioni di alcun tipo, purché l’ammontare degli acquisti effettuati non superi l’ammontare dell’importo comunicato al fornitore. L’Agenzia delle Entrate evidenzia infatti che “particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto ricevente, che mai deve eccedere quanto indicato nella lettera d’intento”.
- Per gli esportatori abituali che utilizzano il plafond mobile, l’Agenzia ha confermato la possibilità di emettere nuove dichiarazioni d’intento nel medesimo anno sia a fornitori già destinatari di precedenti dichiarazioni sia nei confronti di nuovi fornitori.
- Con riferimento all’esportatore abituale che a fine 2016/inizio 2017 ha inviato dichiarazioni d’intento ai propri fornitori con l’indicazione del periodo di validità, potrà inviare una nuova dichiarazione utilizzando il vecchio modello nella quale indicare l’ammontare del plafond attribuito al singolo fornitore, oppure, emettere una nuova dichiarazione d’intento con il nuovo modello a decorrere dal 01.03 indicando il medesimo importo disponibile. Gli acquisti effettuati con decorrenza dalla data di invio della nuova dichiarazione saranno imputati all’ammontare in essa indicata.