Comunicazione spese di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e di arredi per le parti comuni
Di seguito esponiamo le informazioni ed i chiarimenti utili alla corretta compilazione della comunicazione in scadenza il 28 di febbraio:
- Software di Compilazione: Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stata resa disponibile la versione definitiva del software gratuito messo a disposizione per adempiere alla comunicazione in scadenza. Da un primo esame emerge che la versione pubblicata è la medesima già disponibile in versione test. Le comunicazioni eventualmente già caricate nella versione test sono ancora disponibili.
- Soggetti beneficiari della detrazione: nel DM del 01 dicembre scorso viene esplicitamente fatto riferimento al “condòmino” quale soggetto al quale viene attribuita la quota di spesa al fine di usufruire della detrazione. In occasione di Telefisco, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, in coerenza con le specifiche tecniche già pubblicate, che gli amministratori sono tenuti ad indicare per ogni unità immobiliare la quote di spesa attribuita ai possessori o detentori in senso lato dell’immobile a prescindere dal titolo di proprietà: quindi l’amministratore deve indicare il codice fiscale del proprietario, titolare di diritto reale di godimento, nonché conduttore (locatario), comodatario e familiare convivente, qualora abbiano effettivamente sostenuto la spesa. Viene inoltre specificato che il familiare convivente deve essere indicato tra le “altre tipologie di soggetti”.
- Condòmini morosi: L’amministratore nella comunicazione deve fornire l’informazione relativa alle spese effettivamente sostenute dal condominio al 31 dicembre ed attribuite a ciascun condòmino, ciò indipendentemente dall’effettivo pagamento effettuato da quest’ultimo al condominio. In particolare, in presenza di condòmino moroso che non ha effettuato totalmente o parzialmente il pagamento della propria quota entro il 31 dicembre, l’Amministratore nella comunicazione dovrà compilare il corrispondente “flag pagamento”, con il quale comunica all’amministrazione finanziaria che il soggetto non ha provveduto totalmente o parzialmente al pagamento della propria quota di spesa. Il condòmino moroso ha comunque diritto ad usufruire della detrazione qualora provveda al pagamento entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, dimostrando di avere provveduto al pagamento. L’Amministratore non dovrà effettuare alcuna dichiarazione integrativa o sostitutiva in caso di pagamento oltre il 31 dicembre.
- Sanzioni: Per le comunicazioni cui sono obbligati altri soggetti (spese sanitarie, assicurazioni, spese universitarie, spese funebri ecc.) la sanzione prevista in caso di omesso o tardivo o errato invio delle comunicazioni è pari a 100 euro per ogni violazione, non soggetta a cumulo giuridico e non soggetta a ravvedimento operoso. La sanzione è ridotta ad 1/3 se la comunicazione è trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza. Per gli adempimenti per il 2017, come previsto dal D.lgs 175/2014, non è soggetto a sanzione l’invio in lieve ritardo o di trasmissione contenente dati errati tale da non determinare una indebita fruizione della detrazione.
- Detrazione e finanziamento: Qualora per il sostenimento di una spesa di ristrutturazione/riqualificazione il condominio abbia usufruito di un finanziamento concesso da banche o società finanziarie, ai fini della compilazione della comunicazione deve essere indicato l’importo di spesa corrisposto dalla banca all’impresa che ha effettuato l’intervento, indipendentemente dalla modalità di pagamento concordate tra banca e condominio. Tale possibilità è già stata chiarita dalla circolare 11/2014.