Il Voucher è un buono erogato al lavoratore come corrispettivo della prestazione da lui svolta nei confronti del committente, il cui valore è fissato in Euro 10 orari.
Tale valore nominale comprende la quota di contributi alla gestione separata INPS, la quota INAIL ed una quota per la gestione del servizio (pertanto al lavoratore spetta un importo netto di 7 Euro).
All’utilizzo dei VOUCHER sono state poste precise limitazioni economiche che riguardano sia il committente che paga il voucher sia il lavoratore che li riceve in pagamento.
- Al lavoratore possono essere erogati VOUCHER in misura massima pari a 7.000 Euro netti nel corso del periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, con riferimento alla totalità dei committenti. (il lavoratore sommando tutte le prestazioni eseguite nei confronti di tutti i committenti non può percepire più di 7.000 Euro netti pari ad Euro 9.333 lordi).
- Il committente imprenditore commerciale o professionale può erogare a favore di ciascun singolo lavoratore compensi non superiori a 2.020 Euro netti per anno civile, pari a 2.693 Euro lordi.
L’inps con messaggio n. 8628 del 2 febbraio 2016 ha ufficialmente chiarito che il condominio in qualità di soggetto non imprenditore può erogare a ogni singolo lavoratore voucher per un valore complessivo di Euro 7.000 netti all’anno (pari ad euro 9.333 lordi). Nel caso in cui il lavoratore abbia intrattenuto precedenti rapporti di lavoro accessorio, non potrà superare il limite di Euro 7.000 nei confronti del condominio che lo abbia ingaggiato successivamente.
I soggetti che prestano il loro lavoro accessorio e quindi hanno la possibilità di essere pagati tramite il sistema VOUCHER possono essere sia disoccupati, inoccupati, lavoratori autonomi o subordinati, pensionati, studenti, percettori di prestazioni a sostegno del reddito.
L’unica peculiarità a cui fare attenzione riguarda quei soggetti percettori di trattamenti di sostegno (CIG, CIG in deroga, disoccupazione/NASPI, mobilità) per i quali il limite in capo al lavoratore è di 3.000 Euro. Questa specificità non ha riflessi nel caso del committente CONDOMINIO, perché riguarda direttamente il lavoratore che potrà percepire VOUCHER fino a 3.000 Euro senza che ciò abbia riflessi con il trattamento di sostegno in corso. Questi dovrà infatti effettuare le opportune comunicazioni all’INPS qualora nel corso dell’anno superi tale soglia oltre la quale scatta l’incumulabilità parziale. Il CONDOMINIO non ha nessun onere o obbligo in merito, dovrà semplicemente rispettare la soglia dei 7.000 Euro netti.
Prima di approfondire gli aspetti specifici per il Condominio, si ritiene opportuno precisare che il Voucher è un mezzo di pagamento legato esclusivamente a prestazioni di lavoro di tipo accessorio. Il lavoro accessorio non è un rapporto di lavoro né subordinato, né autonomo, ma semplicemente un’attività lavorativa di carattere occasionale. Il Legislatore inoltre ha vietato espressamente l’utilizzo di voucher nell’esecuzione di appalti di opere e servizi.
In ambito condominiale sono diverse le prestazioni lavorative che potrebbero essere remunerate attraverso il sistema dei Voucher, ad esempio le pulizie delle parti comuni o le piccole manutenzioni, salvo tener bene a mente le regole generali relative all’utilizzo dei Voucher, e cioè:
- Quando il condominio si rivolge ad imprese specializzate dando in appalto il servizio (di manutenzione o di pulizia). In tal caso trattandosi di appalto, l’uso dei voucher è vietato per Legge.
- Quando il condominio è titolare di un rapporto di lavoro dipendente (ad esempio il portierato). in tal caso si tratta di un rapporto di lavoro subordinato che non può essere remunerato con i Voucher
Si ritiene infine possibile, fino a quando non saranno resi ulteriori chiarimenti in merito, ricorrere all’uso dei voucher anche per acquisire prestazioni specialistiche fornite da soggetti, purché dotati di idonei titoli di specializzazione, chiamati dal condominio per verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi. Tuttavia si sottolinea, data l’incertezza normativa di ricorrere comunque all’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo o di appalto.
Si ritiene opportuno sottolineare che è in corso di approvazione una stretta normativa sull’uso dei Voucher, e sulla loro tracciabilità, in particolare è intenzione governo introdurre l’obbligo di comunicazione preventiva attraverso e-mail o SMS, di ogni prestazione eseguita mediante l’utilizzo dei singoli Voucher, con anticipo di almeno 60 minuti dall’inizio della prestazione. La mancata comunicazione determinerà l’applicazione di una sanzione che va da 400 a 2400 euro.