Ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Testo unico delle imposte sui redditi, sono esenti da imposta (ossia non sono soggette a tassazione) le erogazioni di beni, opere e servizi (fringe benefit) per un importo non superiore ad euro 258,23 annui. In altre parole, qualora il datore di lavoro eroghi a favore del lavoratore una somma sotto forma di beni o servizi anziché in denaro, fino all’importo di € 258,23, tale somma non è soggetta a tassazione, ne consegue che il lavoratore percepisce la somma per intero.
La legge di Bilancio 2024 (legge 30/12/2023 n. 213) ha introdotto importanti novità in tema di fringe benefit. Per il periodo d’imposta 2024, il limite complessivo dei fringe benefit detassati è stato elevato a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti (con o senza figli a carico), restando sempre incluse, come fringe benefit, anche per il 2024, le somme erogate o rimborsate per le utenze domestiche di acqua, elettricità e gas (anche queste somme sono quindi da considerare ai fini del computo del predetto limite).
Il predetto limite è aumentato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio, ma riconosciuti, e i figli adottivi o affidati. Ai fini dell’applicazione del maggior limite di 2.000 euro il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una dichiarazione in cui attesti di averne diritto, avendo figli fiscalmente a carico, e dichiari il codice fiscale dei figli.
Nuovi Fringe Benefit 2024: affitto e interessi mutuo dell’abitazione
L’ art. 1 della legge 213, al comma 17 introduce due nuove tipologie di spese rientranti tra i fringe benefit che il datore di lavoro può riconoscere al dipendente:
- affitto per l’abitazione prima casa;
- interessi pagati per il mutuo stipulato per l’acquisto per la propria abitazione adibita a prima casa.
Domande più frequenti sui fringe benefit
1. Quali sono i benefits?
Tra i benefits possibili si annoverano, oltre al rimborso delle utenze e ai buoni carburante, anche buoni spesa, beni prodotti dall’azienda stessa o reperiti sul mercato (ad esempio, regali natalizi), personal computer o telefoni cellulari in uso promiscuo, etc. Ma vi rientrano anche in particolare i benefit di cui all’articolo 51, comma 4, Tuir:
- Autovetture concesse in uso promiscuo;
- Fabbricati concessi a uso abitativo;
- Concessione di prestiti;
- Servizi di trasporto ferroviario prestati gratuitamente;
- Utenze domestiche;
- Affitto per l’abitazione prima casa (dal 2024);
- Interessi pagati per il mutuo stipulato per l’acquisto per la propria abitazione prima casa (dal 2024)).
2. Il fringe benefit 2024 vale per tutti?
SI, la misura si applica per tutti i dipendenti ed assimilati (co.co.co, amministratori, stagisti e titolari di borsa di studio), in maniera facoltativa da parte delle aziende, in esenzione fiscale nel limite di 2.000 euro se con figli fiscalmente a carico o 1.000,00 senza figli; il costo è deducibile al 100% per le aziende e può essere applicata ad personam, non deve quindi essere estesa alla totalità o categorie di dipendenti.
3. Quale è il termine ultimo per erogare i fringe benefits?
I fringe benefits devono entrare nella disponibilità del dipendente nell’esercizio fiscale 2024 e comunque non oltre il 12 gennaio 2025 (principio di cassa allargato). Per la gestione del rimborso delle bollette, i relativi consumi devono fare riferimento all’anno 2024; l’importante comunque è che il rimborso avvenga al massimo nella busta paga di dicembre 2024 pagata entro il 12 gennaio 2025.
4. Il datore di lavoro è obbligato ad erogare i fringe benefits?
NO, il datore di lavoro non ha nessun obbligo di erogare questa premialità.
5. È necessario un accordo sindacale per ottenere i fringe benefits?
NO, i fringe benefits sono erogabili senza necessità di accordo sindacale, possono esser riconosciuti anche singolarmente o solo ad alcuni dipendenti e tra di loro in modo diverso, senza la necessità di esplicitare formalmente i criteri di erogazione. Inoltre, i fringe benefits in questione possono essere corrisposti dal datore di lavoro senza dover rientrare in un Regolamento Welfare che coinvolga tutti i dipendenti o categorie omogenee. L’ammontare complessivo dei fringe benefits in esame deve tener conto anche di quelli erogati dal datore di lavoro già dall’inizio del periodo d’imposta 2024.
6. Il datore di lavoro deve erogare per forza tutto il fringe benefit?
NO, i 2.000 euro rappresentano il limite massimo per i lavoratori con figli a carico e 1.000,00 euro per i lavoratori dipendenti che non hanno figli.
7. Se si eroga più di 2.000 euro di benefit (ovvero 1.000 euro per lavoratori senza figli a carico) cosa succede?
La circolare 35/2022 dell’Agenzia delle Entrate specifica che i 2.000 euro per chi ha figli a carico (o di 1.000 per i lavoratori senza figli a carico), sono un limite assoluto da non superare, a pena di perdere tutto il beneficio. Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrispettivo, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite. Per i lavoratori senza figli il limite massimo è rappresentato da 258,23 euro.
8. Coniugi con un figlio fiscalmente a carico, entrambi dipendenti, i rispettivi datori di lavoro potrebbero riconoscere a entrambi 2.000 € di fringe benefit?
SI, la norma lo permette e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate nr. 23 del 1° agosto 2023 lo conferma.
9. La soglia dei fringe benefits è proporzionata alla percentuale di detrazione applicata al figlio a carico?
NO, possono beneficiare della misura tutti i dipendenti che hanno figli fiscalmente a carico a prescindere dalla percentuale, e non vi è limite laddove entrambi i genitori siano beneficiari dell’innalzamento del limite del fringe a 2.000 euro. Qualora i genitori si accordino per attribuire l’interna detrazione per figli fiscalmente a carico a quello che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, il fringe benefit di 2.000 euro spetta ad entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno che dell’atro genitore.
10. Cosa si deve fare se nel corso del 2024 il figlio non è più a carico del genitore fiscalmente?
Qualora i figli dovessero uscire dalla soglia fiscalmente a carico, nel corso dell’anno 2024, quanto fruito in deroga alla soglia dei 1.000,00 euro verrà assoggettato a tassazione, sia per l’azienda, sia per il dipendente.
11. Che documentazione si deve presentare per avere diritto al nuovo fringe di 2.000 euro se il datore di lavoro deciderà di erogarlo?
Per fruire della misura, i dipendenti devono presentare un’autocertificazione al datore di lavoro, in cui dichiarano di avere figli fiscalmente a carico e gli stessi dipendenti devono conservare la relativa documentazione per 5 anni.
12. Quando un figlio si considera fiscalmente a carico?
Per essere fiscalmente a carico i figli devono avere un reddito non superiore a euro 2.840,51 annui, innalzato per i figli di età non superiore a 24 anni a 4.000 euro annui; la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno e, pertanto, sarà dunque necessario verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2024.
13. Se il datore di lavoro è disposto ad erogare i fringe benefits, cosa deve fare il lavoratore per ottenere i rimborsi delle spese energetiche?
Una delle modalità di erogazione di questi particolari fringe benefits è il rimborso diretto in busta da parte del datore di lavoro delle bollette delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. Se il datore di lavoro decide di erogare a determinati dipendenti un fringe benefit come rimborso di queste utenze il lavoratore non dovrà fare altro che presentare la seguente documentazione:
- La bolletta pagata relativa alle utenze 2024;
- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore attesti il possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche con tutti i relativi dati (intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, data e modalità di pagamento);
- Un’ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal lavoratore che attesti che le fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, anche da parte di altri datori di lavoro nel caso di rapporti di lavoro part-time, ovvero dal coniuge o da familiare.
La misura non si applica ai dipendenti che non hanno figli a carico.
14. Quali sono le utenze domestiche?
Per quanto riguarda invece il rimborso delle utenze domestiche, l’Agenzia delle Entrate precisa che possono riguardare:
- Immobili a uso abitativo posseduti dal lavoratore, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.
- Utenze per uso domestico ripartite fra condomini (per esempio il riscaldamento).
- Utenze intestate al locatore ove nel contratto di locazione sia espressamente prevista una forma di addebito analitico a carico del lavoratore.
15. Sono incluse anche le bollette condominiali?
SI, purché si tratti di utenze di acqua, luce e gas come previsto dal Decreto e purché vi sia un atto formale di riparto dell’Amministratore di Condominio con la precisa imputazione della quota parte di spese con riferimento al dipendente interessato.
16. Il datore di lavoro deve conservare i giustificativi dei rimborsi?
SI, il datore deve acquisire e conservare per eventuali controlli i giustificativi. Può essere acquisita anche solo l’apposita Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche. Inoltre, il datore deve acquisire anche una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, anche presso altri.
17. A chi deve essere intestata la fattura da rimborsare/pagare?
È valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore.
18. Se l’azienda applica un CCNL che prevede un’erogazione obbligatoria e annuale di welfare contrattuale come funziona il plafond esente?
Alcuni CCNL hanno fissato un importo di welfare contrattuale che il datore di lavoro deve obbligatoriamente riconoscere al dipendente annualmente, attraverso l’acquisto di beni e servizi previsti dal TUIR. Ad esempio, il CCNL Metalmeccanica Industria prevede un importo a titolo di flexible benefit di € 200 annui che si cumula con altri fringe o flexible benefits ai fini della soglia di 2.000 euro se con figli fiscalmente a carico o di Euro 1.000 senza figli. Nel caso di dipendente con figli fiscalmente a carico resterà una differenza di 1.800 euro, mentre senza figli a carico resterà una differenza di 800 euro.
Di seguito si espone facsimile di dichiarazione sostitutiva per la richiesta di applicazione per i lavoratori con figli a carico
DICHIARAZIONE DEL DIRITTO ALL’APPLICAZIONE DEL LIMITE DI ESENZIONE DI EURO 2.000 AL VALORE DEI FRINGE BENEFIT EROGATI DAL DATORE DI LAVORO
Il/La sottoscritto/a _____________________, C.F. ____________________ nato/a __________________ (__) il ____________ residente a ____________________ (__) in ____________________________in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente e assimilato, presso _____________________________, codice fiscale (P. IVA) _____________________, con riferimento a quanto previsto La legge di Bilancio (legge 30/12/2023 n. 213) e consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero,
DICHIARA
di avere i seguenti figli (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati) fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUIR*:
- (nome) ________________ (cognome) _____________________CF _______________________
- (nome) ________________ (cognome) _____________________CF _______________________
- (nome) ________________ (cognome) _____________________CF _______________________
- (nome) ________________ (cognome) _____________________CF _______________________
- (nome) ________________ (cognome) _____________________CF _______________________
- (nome) ________________ (cognome) _____________________CF _______________________
di avere, pertanto, diritto, con riferimento al periodo d’imposta 2024, all’applicazione, ai fini della determinazione del reddito imponibile, del limite di esenzione annuo di euro 2.000 con riferimento ai beni ceduti, ai servizi prestati e alle somme erogate o rimborsate per le spese delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale) da parte del datore di lavoro; di avere compreso il significato della propria dichiarazione e di aver effettuato tutte le verifiche annesse riguardo le situazioni sopra segnalate.
Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni inerenti i dati indicati.
(luogo, data) Il dichiarante
*A tali fini, si considerano figli fiscalmente a carico, quelli di età non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedente euro 4.000; superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51.
CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4, 5 e 7 DEL G.D.P.R. 2016/679
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere già stato/a informato dal Titolare ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di aver già rilasciato il consenso al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 del G.D.P.R. 2016/679. Con firma apposta in calce alla presente il sottoscritto/a dichiara di conoscere i diritti garantiti quale interessato, ai sensi degli artt. 6, 15-21 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679, e conferma il proprio libero consenso affinché il Titolare proceda al trattamento dei propri dati personali riportati nella presente scheda per perseguire le finalità già indicate nell’informativa.
Firma del dichiarante