L’art- 4 del DL 193/2016, in fase di conversione in legge in questi giorni, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’elenco clienti e fornitori, (il cosiddetto spesometro), è abrogato e sostituito dall’obbligo di trasmissione delle comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle liquidazioni periodiche Iva. Il nuovo adempimento è strato introdotto al fine di intensificare il contrasto all’evasione in materia di IVA nonché all’anticipazione dei tempi di recupero dell’IVA non versata con largo anticipo rispetto alla dichiarazione annuale.

Il nuovo articolo 21 del Dl 78/2010 impone infatti nuove trasmissioni telematiche da inviare all’Agenzia delle Entrate con cadenza trimestrale.

  • La prima comunicazione riguarda la trasmissione contenente i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Le informazioni da trasmettere comprendono i dati identificativi dei soggetti coinvolti, data e numero, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia di operazione.
  • La seconda comunicazione, da trasmettere con le stesse tempistiche di quella dei dati delle fatture, riguarda la trasmissione contenete i dati delle liquidazioni periodiche Iva relative ad ogni trimestre. Le informazioni da trasmettere comprendono i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni anche se a credito.

La trasmissione periodica di entrambe le comunicazioni obbligatorie deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo di ogni trimestre, con l’eccezione dei dati e delle liquidazioni relative al secondo trimestre, i quali vanno trasmessi entro il 16 settembre di ogni anno, invece che entro il termine del 31 agosto. Inoltre, solamente per il 2017 e unicamente per le comunicazioni dei dati delle fatture, la prima trasmissione dell’intero semestre gennaio-giugno andrà effettuata entro il 25 luglio 2017.

In caso di incoerenza dei dati trasmessi, o di disallineamento tra i dati comunicati e i versamenti effettuati, il contribuente, informato degli esiti, potrà fornire i chiarimenti necessari oppure versare quanto dovuto ricorrendo al ravvedimento operoso. In sede di conversione del Dl 193 del 2016 sono state ridotte le correlate sanzioni originariamente previste.

Comunicazione dati relativi alla fatture emesse e ricevute Comunicazione dati relativi alla liquidazioni periodiche IVA Scadenza
I   trimestre (01/01 – 31/03) I   trimestre (01/01 – 31/03) 31 Maggio
II  trimestre (01/04 – 30/06) II  trimestre (01/04 – 30/06) 15 settembre
III trimestre (01/07 – 30/09) III trimestre (01/07 – 30/09) 30 novembre
IV trimestre (01/09 – 31/12) IV trimestre (01/09 – 31/12) 28 febbraio

Sanzioni:

  • Omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture: sanzione di 2 euro per ogni fattura, sino ad un massimo di 1.000 euro a trimestre. La sanzione sarà ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, in caso di trasmissione ovvero di correzione dei dati effettuate entro i 15 giorni successivi all’originaria scadenza.
  • Omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni, la sanzione va da 500 euro a 2.000 euro, riducibili alla metà in caso di trasmissione o correzione effettuate entro i 15 giorni successivi.